12-10-2024
Cons.Stato, Sez. V, 09.10.2007, n. 5271

  REPUBBLICA ITALIANA

N. 5271/07 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

N.8447 Reg.Ric.
Sezione QuintaAnno 2005

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 8447 del 2005, proposto dalla Aura s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso  lo Studio Legale B.D.L. in Roma, via Bocca di Leone 78controil Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso  dall’avv. Olimpia  Cimaglia, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Le Noci in Roma, via Cola di Rienzo 271, eil Comando di Polizia Municipale del Comune di Martina Franca, non costituito in giudizioper la riformadella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. II, 1° luglio 2005 n. 3528 resa tra le parti.Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Relatore alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Feola, per delega dell’avv. Cimaglia.Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il  ricorso proposto dalla Aura s.r.l. per l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Martina Franca ha autorizzato l’apertura del collegamento stradale tra via Taranto e la via Leone XIII, limitatamente alla prescrizione che “venga installato apposito cancello o sbarra ad apertura verticale, arretrata di almeno 5 metri dal ciglio della strada pubblica; l’apertura dello stesso potrà avvenire con comando automatizzato a distanza.”

La s.r.l. Aura  ha proposto appello per la riforma della sentenza.Il Comune di Martina Franca si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. 

Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Secondo l’atto di appello, il provvedimento impugnato, nella parte in cui subordina l’autorizzazione all’accesso da una strada extraurbana ad una strada privata alla istallazione di un cancello o di una sbarra, sarebbe illegittima, e, conseguentemente, erronea la sentenza dei primi giudici che non ne hanno ravvisato l’illegittimità, per i seguenti motivi:

a) difetto di motivazione: l’atto non indica le ragioni della predetta condizione, che sono state poi esplicitate dalla Relazione del Comandante della polizia municipale redatta a fini di difesa in giudizio, così contravvenendo al principio di inammissibilità della motivazione postuma;

b) difetto di istruttoria, sotto il profilo della mancata valutazione della destinazione commerciale degli immobili di proprietà della ricorrente, siti sulla strada privata, trascurando la posizione di soggetto titolare di interesse differenziato derivante al medesimo dagli atti di acquisto degli immobili in questione;

c) erroneità del presupposto che, senza la istallazione della sbarra, la strada sarebbe diventata di fatto pubblica;

d) travisamento della ratio della disposizione di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 285 del 1992 e agli artt. 44- 46 del d.P.R. n. 495 del 1994 (rispettivamente codice della strada e regolamento di attuazione), secondo i quali la istallazione di cancelli sugli accessi alle strade extraurbane è finalizzata a tutelare la proprietà privata, essendo escluso che il Comune possa imporre sbarramenti per disciplinare la circolazione;

d) travisamento sotto diverso profilo, in quanto la disciplina degli accessi deve essere finalizzata alla maggiore fluidità della circolazione;

e) il concetto di strada “di fatto pubblica” non trova riscontro nell’ordinamento vigente, che si basa sulla previsione di strade pubbliche e di strade private;

f) il provvedimento si fonda su pericoli per la circolazione e l’incolumità derivanti da fatti ipotetici e che, in ogni caso, non possono essere fronteggiati introducendo limitazioni illegittime ai diritti dei cittadini;

g) l’Amministrazione non ha adeguatamente valutato il progetto presentato dall’appellante, dal quale emerge chiaramente che la diramazione stradale autorizzata avrebbe avuto un unico senso di marcia, consistente nel solo ingresso dalla via Taranto sulla proprietà privata, con evidente eliminazione dei temuti rischi per la circolazione a causa del dosso che innalza la carreggiata su via Taranto.

Tali censure non possono essere condivise.Il difetto di motivazione viene denunciato contestando la legittimità di una motivazione che risulti da una relazione redatta successivamente all’adozione dell’atto, a fini di difesa in giudizio. Si evoca, in sostanza, il divieto di motivazione postuma, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Osserva il proposito il Collegio, che, sebbene il detto orientamento giurisprudenziale meriti di essere confermato, rappresentando l’obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non possa ritenersi che l’Amministrazione incorra nel vizio denunciato quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato.

Nella specie, infatti, la Relazione della polizia municipale prodotta in giudizio si risolve la esplicitazione dell’intento di impedire la libera comunicazione tra la strada privata e la strada pubblica per evidenti esigenze di sicurezza del traffico, sulla base di una ricognizione dei luoghi di pieno dominio pubblico.

Deve anche ammettersi, d’altra parte, che la legislazione più recente in tema di processo amministrativo, come rilevato dall’Amministrazione, si va decisamente orientando per l’abbandono di impostazioni formalistiche in favore di soluzioni che consentano al giudice di conoscere del merito della controversia, quando ciò sia possibile senza elidere le garanzie difensive. Ne costituisce esempio la modificazione del procedimento di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971 ad opera dell'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, che, a proposito del procedimento contro il silenzio, ha disposto: “Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza.”.

Ma nella stessa direzione si colloca la diversa novella introdotta, nell’intento, anche in questo caso, di favorire la deflazione del contenzioso, dall’art. 14 della legge n. 15 del 2005, che ha aggiunto l’art. 21-octies all’originario testo della legge n. 241 del 1990. E se è innegabile, come obietta l’appellante,  che il primo periodo del  secondo comma di questa disposizione contempli il caso che “per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”, è anche vero che il  successivo periodo ammette la possibilità che “l’Amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”, con implicito riferimento ad atti, almeno astrattamente, diversi da quelli vincolati, e quindi, discrezionali. Si tratta, è vero, di innovazione della quale la giurisprudenza non ha ancora adeguatamente approfondito la portata, ma dalla quale sarebbe arduo non far derivare una attenuazione del divieto di motivazione postuma.

Né è privo di rilievo che nel provvedimento impugnato si faccia menzione del parere istruttorio n. 812 del 16 marzo 2005, che, comunque, realizza una forma di motivazione per relationem pacificamente ammessa dalla giurisprudenza.La seconda censura consiste nel difetto di istruttoria, che, secondo quanto precisato nell’atto di appello, sarebbe da riferire alla mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, della circostanza che l’appellante si era indotta all’acquisto degli immobili siti nella strada privata sul presupposto di potere disporre di un libero collegamento tra questa e la strada pubblica che da Martina Franca conduce a Taranto, ed acquisendo a tal fine dal condominio  un titolo preferenziale all’utilizzazione del nuovo accesso.

L’assunto tuttavia è smentito dalla circostanza che l’autorizzazione all’accesso dalla strada provinciale alla strada privata è stata concessa in esito alla istanza della stessa appellante, e sulla base del progetto e della documentazione da questa trasmessa all’Amministrazione, la quale pertanto si è determinata in senso favorevole  proprio sulla base delle ragioni e degli interessi di natura commerciale rappresentati con l’istanza.L’imposizione della condizione di istallare un cancello o sbarra verticale, anche con apertura mediante comando a distanza, non prova che sono state ignorate le pattuizioni private intercorse tra l’appellante e la venditrice, tra le quali particolare rilievo si attribuiva alla eliminazione del cancello preesistente, ma semplicemente che l’istanza è stata accolta, ma nella sola modalità compatibile con le esigenze della circolazione.

Né pare seriamente  sostenibile che i predetti vincoli contrattuali dovessero prevalere sull’interesse pubblico al regolare svolgimento del traffico carrabile nella zona, secondo le valutazioni di discrezionalità tecnica rimesse all’Autorità competente.E neppure è contestabile che la semplice soppressione del cancello preesistente avrebbe determinato la utilizzazione del nuovo accesso, non solo da parte degli altri condomini, ma anche da parte di chiunque fosse interessato a raggiungere via Leone XIII, che collega l’area alla restante viabilità cittadina.

Si deduce poi la violazione dell’art. 46, comma 4, del Regolamento al codice della strada ( d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), a norma del quale,  secondo l’assunto, la istallazione di cancelli sugli accessi alle strade extraurbane è finalizzata a tutelare la proprietà privata, essendo escluso che il Comune possa imporre sbarramenti per disciplinare la circolazione.La censura fa leva su una lettura non corretta della normativa invocata, e, pertanto, è infondata.Va precisato che già l’art. 22, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (c.d. codice della strada)  considera e disciplina distintamente gli accessi,  le diramazioni e gli innesti tra strade pubbliche o private, da un lato (comma 1), e i passi carrabili, dall’altro (comma 3). Per questi ultimi, la fonte di rango legislativo, oltre a fornirne la definizione all’art. 3, comma 1, punto 37, come: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di un o più veicoli, impone all’art. 22 soltanto che debbono essere individuati con apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario, mentre la restante normativa di cui al citato art. 22 riguarda accessi, diramazioni e innesti.La distinzione si fa più netta nella normativa dettata dal Regolamento, che disciplina accessi e le diramazioni all’art. 45,  mentre ai passi carrabili è dedicato l’art. 46.La vicenda ora in esame riguarda un accesso dalla strada pubblica ad una strada privata ed è quindi soggetta alle norme dell’art. 45 citato, di cui va segnalato particolarmente il comma 6, che recita come segue: “L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.”.

E’ la norma di cui il Comune ha fatto corretta applicazione nella specie.

L’invocato art. 46, nel disciplinare i passi carrabili, ne richiama la già vista definizione del codice al comma 2, lett. b, a norma del quale il p.c.“deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli”. La disposizione individua con sufficiente chiarezza che il passo carrabile non è un collegamento tra strade, ma un varco tra una strada ed un’area di parcheggio o stazionamento, mentre il riferimento alla “circolazione” si riferisce al caso dell’area particolarmente ampia in cui occorra percorrere tratti di qualche consistenza per effettuare il parcheggio.Tanto premesso è evidente che la normativa di cui al comma 4 del detto art. 46, invocata dall’appellante, che menziona il  cancello come mera eventualità a protezione della proprietà laterale, nulla ha a che vedere con il problema, che ne occupa in questa sede, del collegamento tra strade.

Con le residue censure l’appellante contesta in punto di fatto che il libero accesso dalla via Taranto alla strada privata,  ove è sito l’esercizio commerciale, comporterebbe difficoltà e pericoli alla circolazione, ma le argomentazioni svolte non riescono a demolire la ragionevolezza delle preoccupazioni nutrite dall’Amministrazione, a causa del dato incontestabile che la nuova diramazione non immette in un fondo chiuso, ma realizza, attraverso la via Leone XIII,  un collegamento con la restante viabilità comunale, praticamente percorribile da chiunque vi abbia interesse o necessità.Nessun rilievo assume in senso contrario la previsione originaria del progetto, per la quale il senso di marcia sarebbe stato previsto soltanto in ingresso dalla via Taranto, mancando la possibilità per il Comune di disciplinare la circolazione sulla strada privata, sicché risulta del tutto verosimile che i veicoli interessati avrebbero usufruito della nuova strada per immettersi dalla Leone XIII sulla via Taranto.

In conclusione l’appello non può essere accolto.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,  rigetta  l’appello in epigrafe; dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 13 febbraio 2007 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro                                              Presidente

Cesare Lamberti                                            Consigliere

Claudio   Marchitiello                                     Consigliere

Caro Lucrezio Monticelli                                 Consigliere

Marzio Branca                                                Consigliere est.

L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE F.to Marzio Branca                             F.to Sergio Santoro 

   IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 9/10/2007(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

p. IL  DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi

 
 
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