26-04-2024
Domande e risposte sul Regolamento

A chi si applica il regolamento?

Il regolamento si applica all’avvocato iscritto all’albo e al praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica.

 

Quali sono i loro obblighi?

Essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

 

In che cosa consiste l’obbligo di formazione?

Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

 

Quali sono gli eventi formativi?

a) Corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

b) Commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;

c) Altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine.

 

Chi sceglie gli eventi da frequentare?

Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

 

Come si documenta la propria formazione?

Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.

 

E’ sempre obbligatorio frequentare eventi formativi?

No, ci sono delle eccezioni. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

 

relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;

contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;

partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame.

il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’ordine competenti.

Sono previsti casi di esonero?

Sì, sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. Inoltre, il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:

 

gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;

interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;

altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell’ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

 

A quali conseguenze va incontro chi non rispetta l’obbligo formativo?

Il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare.

 

Quando entra in vigore il regolamento del CNF?

Il regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2007.

 

Da quando decorre il primo periodo di valutazione?

Il primo periodo di valutazione della formazione continua (triennio) decorre dal 1° gennaio 2008.

 
 
< Prec.   Pros. >