19-05-2024
Cons. Stato, IV, 12.09.2007, n. 4825

N. 4825/2007

Reg. Dec.N. 5496

Reg. Ric. Anno 2000 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso r.g.n. 5496/2000

proposto in appello da C. A., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Stazzone, presso il cui studio in Roma alla via Giunio Bazzoni n.1 è domiciliato,

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ciaffi, con domicilio in Roma alla via S. Marino n.51,

G. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Loragno e Antonio Guantario, con domicilio presso il primo alla via M. Mercati n.51/b (studio avv. Ennio Luponio),

nonché contro

L. M. T., F. F., F. L., non costituiti.

per l’annullamento della

sentenza n.404/2000 depositata in data 27.1.2000 con la quale il TAR Lazio dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal  per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di incidente verificatosi in data 27.5.1978.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di G.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla udienza pubblica del 10 luglio 2007 il Consigliere Sergio De Felice;

Uditi l’avv. Asciano su delega dell’avv. Stazzone, l’avv. G. Ciaffi e l’avv. Pappalepore su delega dell’avv. A. Guantario;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con l’atto di appello viene rappresentato che con citazioni effettuate nell’anno 1992 il carabiniere A. C. agiva dinanzi al giudice civile (tribunale di Roma) contro il Ministero della Difesa, la società A., il brigadiere S. G., per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti dal medesimo in occasione dell’incidente verificatosi in data 27 maggio 1978, quando, in servizio, percorreva la autostrada A2, essendo egli trasportato sul sedile posteriore della autovettura di servizio targata EI 476596 condotta dal brigadiere G. S., sulla quale era seduto sul sedile anteriore anche il carabiniere F. M. che, purtroppo, in quella occasione, decedeva.

Il Tribunale di Roma con sentenza n.5599/1989 passata in giudicato qualificava l’infortunio come “infortunio sul lavoro”  e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, perché competente giurisdizionalmente il giudice amministrativo.Il C. proponeva quindi ricorso dinanzi al TAR Lazio, che con la impugnata sentenza n.404/2000 lo dichiarava a sua volta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Avverso la suddetta sentenza propone appello C., deducendo circa la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di connessione eziologica tra l’evento e il servizio svolto, essendosi verificato l’incidente nel corso del trasferimento di detenuti a Trani.

Nel merito, insiste per l’accoglimento delle domande risarcitorie già proposte innanzi al primo giudice.

Si sono costituiti la società A. e G., che insistono per il difetto di giurisdizione e per il rigetto dell’appello.

Alla udienza pubblica del 10 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello va rigettato, essendo inammissibile il ricorso originario per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Come ha statuito questo Consesso (C. Stato, VI; 21.02.2001, n.914; anche  Cassazione SS.UU. 14.12.1999, n.900), in tutte le ipotesi in cui la richiesta risarcitoria non si riconnetta ad una specifica inosservanza di una obbligazione contrattuale, ma si riferisca alla violazione di norme di prudenza, diligenza, perizia in rapporto alla tutela di diritti assoluti come quelli alla vita e alla integrità fisica e, dunque, assume il carattere proprio della fattispecie aquiliana, invocandosi la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

In caso di azione risarcitoria proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro per il risarcimento del danno conseguente alla lesione della propria integrità fisica, la giurisdizione competente va individuata tenendo presente che, stante l'autonoma e prioritaria tutela del diritto assoluto alla vita e all'integrità fisica, si deve ritenere proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale, ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario, come nella specie, tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale, di pertinenza della giurisdizione amministrativa (laddove essa già sussiste). La scelta per quest'ultimo tipo di responsabilità è eventualmente desumibile dalla espressa deduzione dell'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ma quest'ultima condizione non può ritenersi sussistente in caso di semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente, poiché una simile deduzione è intrinsecamente neutra, potendo essere effettuata anche in funzione esclusiva della prova dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e quindi della configurabilità del fatto come illecito extracontrattuale. In particolare, poi, l'opzione per la responsabilità contrattuale deve essere esclusa nel caso in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale rientranti nell'ambito della tutela previdenziale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, il lavoratore agisca per il conseguimento da parte del datore di lavoro del danno ulteriore (o differenziale), poiché, ove operi tale assicurazione obbligatoria, permane la responsabilità del datore di lavoro solo se l'infortunio sia da ascriversi a un fatto reato del datore di lavoro (ovvero di un preposto o di un altro dipendente), cioè a un fatto comportante la sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e 185, comma 2, c.p., e ciò prima della privatizzazione del pubblico impiego (Cassazione civile , sez. un., 25 maggio 1999 , n. 291).

2.Si fa presente che nella specie già il giudice ordinario ha denegato la giurisdizione, ritenendo sussistente quella del giudice amministrativo, determinandosi un conflitto reale negativo di giurisdizione.

Ogni volta che il g.o. e il g.a. abbiano entrambi negato con sentenza la proprio giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo ai sensi dell’art. 41 c.p.c.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell’art. 362 comma 2 n. 1 c.p.c., può essere denunziato alle Sezioni Unite della S.C.  – con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione – in “ogni tempo” e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato (Cassazione civile, sezioni unite, 20.10.2006, n. 22521).

3. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi euro tremila. Nulla per il resto.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2007, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Salvatore                                 Presidente

Pier Luigi Lodi,                                 Consigliere

Bruno Mollica,                                  Consigliere

Carlo Deodato,                                  Consigliere

Sergio De Felice,                               Consigliere, estensore  

L’ESTENSORE      Sergio De Felice                       

IL PRESIDENTE         Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO          Rosario Giorgio Carnabuci

    Depositata in Segreteria           Il 12/09/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)           Il Dirigente    Dott. Antonio Serrao 

 
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