19-04-2024
Il Trib. Civile di Roma respinge il Ricorso di Pannella

  La prima sezione del Tribunale civile di Roma in data 11.09.2007 ha respinto il ricorso presentato dal leader radicale Marco Pannella contro l'esclusione dalla corsa alla segreteria nazionale del Partito Democratico in vista delle primarie del 14 ottobre 2007. Se infatti è vero, come lo stesso Pannella dichiara nel suo ricorso, che l’art.1 comma 2 del Regolamento quadro prevede che «possono partecipare in qualità di elettori e di candidati tutte le cittadine ed i cittadini italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di voler partecipare al processo costituente del Partito Democratico…» e anche vero, come si legge nella sentenza pronunciata dal giudice Franca Mangano, che «nonostante la comune disciplina dei requisiti dell’astratta titolarità dell’elettorato attivo e passivo dell’Assemblea costituente del Partito democratico ( stabiliti nell’art.1, comma 2, ndr ), l’esercizio concreto di essi dà luogo a giudizi di ammissibilità di ben differente pregnanza, ragionevolmente giustificati dall’interesse di selezionare le candidature alla luce del programma di valori e di finalità ideologiche e politiche che ispirano l’intera vicenda costitutiva del partito». Come infatti, già dichiarato dall’Ufficio tecnico dei garanti del Pd nel momento del rifiuto della candidatura di Pannella, l’art.7 del Regolamento quadro stabilisce che non possa essere ammessa : «la candidatura di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o ad ispirazioni ideali non riconducibili al progetto dell’Ulivo-Partito Democratico». «L’ampiezza della formula con cui è espresso il criterio di selezione delle candidature (art.7, comma 4) – si legge ancora nella sentenza del tribunale civile – esprime la discrezionalità della valutazione politica degli organi ai quali è rimesso il giudizio di ammissibilità della candidatura, con la connessa facoltà di tipizzare la generica “non riconducibilità al progetto dell’Ulivo-Partito democratico”, in condotte e connotazioni attuali o pregresse dell’aspirante candidato». 

«Le valutazioni di inammissibilità della candidatura del ricorrente, espresse dagli organi tecnici e di garanzia istituiti dal “Comitato 14 ottobre”, pertanto – conclude il documento - , rispondono a finalità squisitamente politiche di selezione ideologica degli aspiranti alla carica di Segretario Politico Nazionale del partito, dinanzi alle quali il controllo giurisdizionale doverosamente arretra».

 
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