10-11-2024
TAR Veneto, Venezia, Sez. 2^, 05.03.2014, n. 288

N. 00288/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02321/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2321 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R.  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Calvio, Paolo Pavarin, Antonio Guantario, Antonio Gaudio, Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Cristiano Antonini in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Avepa - Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Bianca Peagno e Ezio Zanon, domiciliata presso l’avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;


A.G.E.A. - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del decreto dell'Avepa 17.8.2009 n. 299; dei processi verbali della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Foggia 22.4.2008 e 7.5.2008; della nota della Guardia di Finanza n. 514895 del 10.7.2008; dei decreti Avepa n. 218 del 14.8.2008 e n. 114 del 17.2.2009 e delle note Agea n. 2736 dell'8.5.2009 e n. 481996 del 12.8.2009.

Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 20/4/2013, per l'annullamento, previa sospensione del decreto emesso dall'Avepa - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 30.1.2013 n. 236, trasmesso con la nota dell'1.2.2013 prot. n. 8256, recante "Revoca della sospensione cautelare ex art. 33 D.Lgs. 228/2001 disposta con decreto n. 299 del 17.8.2009, nella parte in cui limita la revoca per le sole annualità di competenza Avepa e non ricomprende la revoca del fermo amministrativo di somme dovute, pure disposto con il citato decreto n. 299 del 19.9.2009; del decreto 4.3.2013 n. 230/FG/13 emesso da Avepa recante "Nulla osta al pagamento di domande provenienti da diversi elenchi di liquidazione ..." in favore della R., limitatamente alla parte in cui non ha incluso la somma di euro 124.530,21 di cui all'illegittimo fermo amministrativo operato da Avepa con decreto n. 299 del 2009; del provvedimento di decurtazione adottato da Avepa al momento del pagamento, e del riversamento a favore di Agea, della ulteriore somma di euro 124.530,21 a recupero della posizione debitoria aperta dall'Agea e da questa iscritta nel Registro Nazionale dei Debiti presso l'Agea; della nota 25.3.2013 prot. n. 26677 emessa dall'Avepa di sostanziale rigetto dell'istanza di autotutela avanzata dalla parte in data 21/3/2013, relativa: a) alla richiesta di annullamento del fermo amministrativo, confermato con l'impugnato decreto emesso dall'Avepa - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 30.1.2013 n. 236, e avente ad oggetto la somma di Euro 124.530,21;

b) alla richiesta di annullamento della ulteriore decurtazione della somma di Euro 124.530,21 riversata a Agea;

nonchè per la condanna di Avepa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 1 lett. c) ultimo periodo del C.P.A., all'emissione: a) del provvedimento di revoca del fermo amministrativo confermato con l'impugnato decreto emesso dall'Avepa - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 30/1/2013 n. 236, e avente ad oggetto la somma di Euro 124.530,21; b) del provvedimento di revoca e/o annullamento in autotutela della decurtazione della ulteriore somma di euro 124.530,21 riversata a Agea; nonchè per l'accertamento dell'obbligo di pagare da parte di Avepa, in favore del ricorrente la somma di Euro 249.060, 4 (=124.530 x 2): somma rinveniente dalla componente sottoposta a fermo (124.530,21) e dall'ulteriore componente (124.530,21) data dalla somma decurtata per riversamento operato in favore di Agea; e comunque per l'accertamento dell'obbligo di Agea ai sensi dell'art. 31 C.P.A., di provvedere in ordine alla comunicazione di Avepa, di cui alla nota prot. n. 4691 del 2012, relativa all'intervenuto giudicato (sentenza del Trib. di Belluno 16.10.2012 n. 561) favorevole al legale rappresentante di R. nonchè all'intervenuta archiviazione del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Foggia (n. 6982/2008 R.G. n.r.), con declaratoria di fondatezza della pretesa di vedere dichiarato da Agea il sopravenuto difetto dei presupposti del fermo amministrativo richiesto ad Avepa, nonchè per la declaratoria di fondatezzadella pretesa dedotta in giudizio di depennamento della posizione a nome della R. dal Registro Nazionale Debitori tenuto dalla stessa Agea e concernente la debitoria pari alla somma decurtata dall'Avepa per il riversamento operato in favore di Agea. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa - Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura e di A.G.E.A. - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO

Con il presente ricorso la società R., operante nel settore della produzione vitivinicola, ha impugnato il decreto dell’Avepa n. 299 del 17 agosto 2009, con il quale, da una parte, le era stata sospesa a tempo indeterminato l’erogazione di aiuti comunitari sino alla concorrenza dell’importo di € 7.438.012,64, pari a quello corrisposto alla R. nelle campagne 2004, 2005, 2006 e 2007, dall’altra, su richiesta e nell’interesse dell’Agea, era stato disposto il fermo per l’importo di € 102.004,15, pari a quello liquidato dalla stessa Agea alla s.r.l. R. nella campagna 2003-2004.

In particolare, il decreto di sospensione del 17 agosto 2009 era stato adottato dall’Avepa, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 228/2001, dopo che quest’ultima era venuta a conoscenza del verbale della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria - del 7 maggio 2008, nel quale erano stati contestati al legale rappresentante della R., L. L., indebiti percepimenti di aiuti comunitari per le campagne 2004, 2005, 2006 e 2007. In sostanza, con tale verbale, gli agenti accertatori avevano evidenziato diversi elementi a sostegno dell’ipotesi che l’operatività sul mercato della società R. fosse solo fittizia, di qui la supposizione che la ditta in questione servisse solo per ovviare al divieto di percepire aiuti comunitari da parte della V.. (altra ditta facente capo alla stessa famiglia L.).

Infatti, per tale ultima ditta, l’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi – Ufficio di Bari – venuto a conoscenza di un procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Foggia, aveva sospeso il rilascio dell’attestato di soddisfacimento obblighi di cui all’art. 27 del Reg. CE 1493/1999 nella campagna vinicola 2001/2002. La sospensione aveva comportato, da parte dell’Agea, la mancata erogazione degli aiuti comunitari oltre che per la campagna 2001/2002, anche per quella del 2002/2003.

Pertanto, sulla base di tali presupposti, Avepa aveva disposto nei confronti della R. la sospensione degli aiuti comunitari per un importo di € 7.438.012,64 (pari a quello già liquidato alla R. per le campagne 2004, 2005, 2006 e 2007), nonchè, su richiesta dell’Agea, il fermo per un importo di € 102.000,54, pari a quello liquidato dalla stessa Agea per la campagna 2003-2004.

A sostegno del ricorso la R. ha dedotto quattro motivi di ricorso, lamentando, principalmente, la violazione dell’art. 33 del D.lgs n. 228/2001, in ragione dell’insussistenza del presupposto per la sospensione, costituito dall’indebita percezione di aiuti comunitari, posto che l’ipotizzata interposizione della R. in luogo della V. era priva di ogni fondamento; nonché, eccependo, per quanto riguarda il fermo amministrativo, oltre all’assenza dei presupposti per l’adozione della misura cautelare, anche l’incompetenza dell’Avepa ad adottare tale provvedimento di competenza esclusiva delle amministrazioni statali. La ricorrente ha anche avanzato istanza di sospensiva e domanda di risarcimento dei danni.

Si sono costituite l’Avepa e l’Agea contestando le asserzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2010 è stata respinta l’istanza cautelare.

Nel corso del giudizio - in conseguenza degli esiti del procedimento penale, conclusosi con l’archiviazione, e di una più approfondita istruttoria amministrativa dalla quale è risultata l’insussistenza degli elementi oggettivi dell’indebita percezione degli aiuti comunitari da parte di R. - con decreto dell’Avepa del 30 gennaio 2013, il provvedimento di sospensione è stato revocato.

Poiché, però, tale ultimo decreto di revoca lasciava impregiudicato il fermo amministrativo (sul quale avrebbe dovuto provvedere Agea), la R., con ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato in parte qua anche tale provvedimento.Successivamente, in data 16 aprile 2013, è stata disposta anche da parte di Agea la restituzione in favore della R. delle somme trattenute dall’Avepa a titolo di fermo amministrativo, somme che poi sono state effettivamente accreditate alla ricorrente.

All’udienza del 29 gennaio 2014, all’esito della discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, in ragione di quanto sopra esposto, deve darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto riguarda, l’impugnazione del decreto del 17 agosto 2009 e del successivo decreto di revoca del 30 gennaio 2013, e le ulteriori domande proposte con il ricorso per motivi aggiunti, essendo state completamente revocate le misure cautelari della sospensione e del fermo, nonché accreditate alla R. le somme trattenute in esecuzione delle stesse.

2. Tuttavia, avendo la ricorrente insistito, in sede di discussione orale, per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della sospensione delle erogazioni, occorre procedere all’accertamento della responsabilità extracontrattuale di quest’ultime, previa verifica della sussistenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi dell’illegittimità del provvedimento, della colpa, del nesso di causalità e del danno.

3. In primo luogo, sotto il profilo dell’illegittimità provvedimentale, quanto alla sospensione delle erogazioni da parte dell’Avepa, appare fondata l’eccezione di violazione dell’art. 33 del 228/2001, il quale stabilisce che “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori…sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”.

4. La norma in esame indica, dunque, fra i presupposti della sospensione delle erogazioni, l’esistenza di “notizie circostanziate d’ indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale” pervenute “da parte di organismi di accertamento e controllo”. Ebbene, come poi si dirà più approfonditamente, nel caso che ha riguardato l’odierna ricorrente, le notizie non erano debitamente “circostanziate” perché si basavano su di un unico accertamento della Guardia di Finanza, con il quale, partendo dal dato oggettivo dell’inesistenza di strutture operative proprie della R. e di lavoratori alle sue dipendenze, si era supposto che: a) la società fosse fittizia; b) servisse solo di copertura alla V., la quale non poteva beneficiare dei contributi comunitari a causa di un procedimento penale in corso. Senza, tuttavia, che tale duplice supposizione fosse fondata su di un accurato esame ed una ponderata valutazione di tutta la documentazione rilevante comunque in possesso dell’odierna ricorrente.

4.1. Tale prospettazione si è poi rivelata infondata, essendosi concluso, in data 14 gennaio 2013, con l’archiviazione, il procedimento penale a carico del legale rappresentante della R., per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, mentre, il processo penale per evasione fiscale a carico del medesimo L. L. si è concluso con sentenza di assoluzione con formula piena del 16 ottobre 2012.

Tuttavia, già all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati sussistevano numerose circostanze atte a smentire le conclusioni della Guardia di Finanza, che l’Avepa non poteva ignorare o, comunque, poteva agevolmente conoscere.

4.2. Innanzitutto, l’accertamento della Guardia di Finanza contrastava con i risultati dei controlli analitici e mirati, anno per anno svolti dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, dall’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Foggia e, per la campagna 2005/2006, dall’Agecontrol; quest’ultimi, anch’essi “organismi di accertamento e controllo”, ai sensi della norma citata, avevano sempre riscontrato ed accertato la regolarità e l’effettività delle operazioni di arricchimento e di magazzinaggio privato del vino e dei mosti effettuate dalla R. e, quindi, la regolarità delle operazioni di finanziamento.

4.3. Risultava anche agevole constatare che la R., era sì priva di proprie strutture produttive e di dipendenti, ma si era sempre avvalsa degli impianti, delle strutture e del personale di varie altre aziende (fra le quali compariva anche la V.), stipulando appositi contratti onerosi, tutti sempre esibiti agli organismi di controllo.

4.4. Infine, la società R. risultava costituita in data 8 settembre 1993, e dunque non nel periodo in cui la V. soffriva della sospensione dell’erogazione degli aiuti comunitari e, come si dirà, era rimasta in vita per lungo tempo dopo che tale sospensione era cessata.

4.5. Pertanto, le notizie pervenute all’Avepa da parte della Guardia di Finanza erano tutt’altro che “circostanziate”, ovvero accompagnate da altri elementi obiettivi che confermassero l’attendibilità della tesi della natura fittizia della R.

5. Ma anche per altra via emergeva la mancanza del presupposto per l’applicazione della sospensione cautelare, previsto dal predetto art. 33, e costituito dall’indebita percezione degli aiuti comunitari. Infatti, al più, sulla base delle circostanze valorizzate nel rapporto della Guardia di Finanza, si poteva dedurre il fumus di un’interposizione societaria fittizia (magari per finalità di evasione fiscale – anch’essa inizialmente ipotizzata dalla Procura e rivelatasi, poi, insussistente), situazione che di per sé non poteva integrare la fattispecie dell’indebita percezione di tali aiuti, a meno che, come supposto dalla G.d.F., tale interposizione non fosse preordinata al fine di far beneficiare di tali aiuti il soggetto che ad essi non poteva accedere, ovvero la S.r.l. V.. Tuttavia, anche il sospetto di tale finalità elusiva non era e non poteva essere fondato su elementi obiettivi, posto che la S.r.l. V., come attestato dalla documentazione depositata dalla ricorrente (v. attestati di assolvimento agli obblighi delle distillazioni previsti dalle norme comunitarie) e come emerso anche nel processo penale per evasione fiscale dinanzi al Tribunale di Belluno, e come, d’altra parte, incontestato nel presente giudizio, aveva tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter beneficiare, per le campagne dal 2003/2004 al 2006/2007, dell’erogazione di contributi comunitari (anche se non ne ha beneficiato per autonoma scelta imprenditoriale - industriale). Risultando, viceversa, che la V. era stata sospesa dalla percezione di aiuti comunitari solo relativamente alle campagne vitinicole dal 1999/2000 al 2002/2003. Anche tale situazione rientrava nella sfera di conoscibilità dell’Avepa e poteva dalla stessa essere facilmente accertata attraverso una sia pur minima istruttoria.

5.1. D’altro canto, all’epoca dell’adozione del decreto di sospensione impugnato: il giudizio penale per indebita percezione di aiuti comunitari per la campagna 2001/2002, a carico del legale rappresentante della V., si era già concluso con la sentenza di assoluzione del 18 ottobre 2005; con sentenza del 3 luglio 2008 il Tribunale di Foggia aveva annullato la sanzione amministrativa emessa dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nei confronti della medesima V., per indebita percezione di contributi comunitari nella campagna 2000/2001; con sentenza del 2006 il Tar Lazio aveva annullato il provvedimento di sospensione dell’erogazione di contributi comunitari emanato dall’Agea, a carico della V., per presunta percezione indebita di aiuti comunitari per la campagna 1999/2000; infine, con lodo del 6 aprile 2004 della Camera Arbitrale AGEA era stata dichiarata infondata la richiesta di Agea di restituzione di contributi comunitari per presunta indebita percezione degli stessi nella campagna 2000/2001.Pertanto, all’epoca dell’adozione del provvedimento di sospensione impugnato, la posizione della V. era stata già da tempo completamente chiarita nel senso della capacità della stessa a percepire i finanziamenti comunitari. Salvo rimanendo che tale impedimento si era presentato per la V. nelle sole annate dal 1999/2000 al 2002/2003, antecedenti a quelle oggetto dell’accertamento della Guardia di Finanza e del provvedimento di sospensione.

Sicchè, l’argomento posto a fondamento dei provvedimenti impugnati per ipotizzare l’interposizione della R., ovvero la finalità di consentire di fatto alla V. di percepire i contributi comunitari, non risultava attendibile già all’epoca dell’adozione del decreto di sospensione e sulla base di dati agevolmente disponibili da parte dell’Avepa, non avendo, la V., nelle annate successive al 2002/2003, alcuna necessità di servirsi di una società di copertura per percepire gli aiuti comunitari.

6. E’ pertanto evidente come il provvedimento di sospensione impugnato sia illegittimo, non  essendo stato emesso sulla base di “notizie circostanziate di indebite percezioni”, bensì, solo sulla base di un rapporto della Guardia di Finanza che, quanto all’indebita percezione di contributi comunitari, si basava su di una mera supposizione contrastante con dati obiettivi già allora verificabili con un minimo diligenza.

7. Quanto al fermo amministrativo adottato sempre dall’Avepa, esso, oltre ad essere illegittimo poiché fondato esclusivamente sul medesimo presupposto dell’interposizione fittizia della R., è anche viziato per incompetenza dell’ente che lo ha emesso.

7.1. Tale provvedimento è stato infatti disposto dall’Avepa, ai sensi dell’art. 69 commi 5 e 6 del R.D. n. 2440/1923, su richiesta e nell’interesse di AGEA.

Tale articolo prevede che “Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni”.

In base a tale norma, quindi, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il fermo amministrativo può essere adottato soltanto da un’amministrazione dello Stato, dalle Agenzie istituite dallo Stato, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agea.Secondo la giurisprudenza, il fermo disposto ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 costituisce un'eccezionale forma di autotutela cautelare in relazione al patrimonio dello Stato, quale misura preordinata alla compensazione delle obbligazioni nei rapporti reciproci tra due soggetti, lo Stato e il debitore-creditore pecuniario (Cassazione civ. Sez. I 7 marzo 1983 n.1673). Esso ha quindi lo scopo di legittimare la sospensione in via cautelare e provvisoria del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato a salvaguardia, appunto, di eventuale compensazione legale con altro credito che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore (Cassazione sezioni Unite n.7945/2003).

Sulla scorta di quanto testé affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, il fermo presuppone che le Amministrazioni tra le quali si attua siano tutte statali e non può essere disposto in ordine ad obbligazioni facenti capo ad amministrazioni non statali.

7.2. Nella specie, il fermo è stato adottato dall’Avepa, che è un’agenzia regionale, su somme dalla stessa dovute alla R., per salvaguardare un credito dell’Agea.

E’evidente, pertanto, il vizio d’incompetenza denunciato.

8. Sulla base degli elementi sopra indicati emerge, accanto all’illegittimità dei decreti impugnati, anche il requisito della colpa dell’Avepa, apparendo quanto meno prematura e non giustificata l’iniziativa di disporre una misura cautelare del genere di quella qui in contestazione, che avrebbe potuto mettere in serio pericolo la sopravvivenza stessa della società (sospensione delle erogazioni fino al raggiungimento dell’importo di € 7.438.012,64 ai quali si vanno ad aggiungere i 102.044,15 euro del fermo), sulla base delle sole supposizioni contenute nel predetto rapporto della Guardia di Finanza.

8.1. In particolare, la circostanza per cui nessuno degli organi specificamente preposti ai controlli periodici circa l’effettività e la regolarità delle operazioni di vinificazione che avevano dato luogo alla percezioni di aiuti comunitari, avesse mai sollevato alcun rilievo nei confronti della R., costituiva già elemento tale da consigliare un approfondimento dell’istruttoria, anziché una supina accettazione degli addebiti mossi dalla Guardia di Finanza soprattutto circa l’indebita percezione di contributi comunitari.

8.2. E’ anche utile evidenziare che, al momento dell’adozione del grave provvedimento cautelare di sospensione impugnato, alcun provvedimento formale, che presupponesse l’accertamento dell’esistenza di gravi indizi di reato, era stato adottato dall’autorità giudiziaria penale nei confronti della R. o del suo legale rappresentante, tranne la doverosa apertura delle indagini preliminari, poi conclusesi con un provvedimento di archiviazione. Nè, ovviamente, il semplice svolgimento di una indagine penale, originata dal medesimo rapporto della Guardia di Finanza, poteva integrare gli estremi del fumus della commissione del reato oggetto d’indagine, ed essere assunto, di per sé, ad idoneo e sufficiente presupposto dei provvedimenti cautelari impugnati.

9. Non è invece ravvisabile una responsabilità dell’Agea nella causazione del danno lamentato dalla ricorrente, avendo essa assunto nella vicenda in esame un ruolo sostanzialmente defilato, essendosi limitata a chiedere all’Avepa l’adozione del fermo amministrativo per la predetta somma (nettamente inferiore) di € 102.044,15. Peraltro, l’accertata incompetenza dell’Avepa nell’adozione del fermo va ad indebolire ulteriormente il nesso di causalità tra la richiesta dell’Agea ed il danno sofferto dalla R.

10. La ricorrente asserisce di aver subito, per effetto dei provvedimenti cautelari in oggetto, un danno patrimoniale, sia emergente che da lucro cessante, derivante dalla mancata percezione, nel periodo dal 2009 all’aprile 2012, dei contributi comunitari ad essa spettanti, pari, quest’ultimi, ad un totale di € 858.004,4.

10.1. La medesima ricorrente - basandosi sulle risultanze della relazione redatta da un consulente dalla stessa incaricato, datata 2 maggio 2013, non oggetto di specifiche contestazioni da parte delle resistenti - quantifica tale danno in complessivi € 468.142,06, di cui € 213.305,26 a titolo di danno emergente.

10.2. Ebbene, quanto al danno emergente, ovvero alle perdite subite a causa della sospensione della erogazione, si ritiene che la stessa perizia di parte non offra alcun elemento di prova a dimostrazione di tale voce di danno.Infatti, in tale relazione tecnica, basata essenzialmente sull’analisi dei bilanci della società negli anni 2009 - 2011, non viene specificato quali particolari spese o perdite la società abbia dovuto affrontare o subire in conseguenza dell’ammanco provvisorio delle erogazioni nel periodo in considerazione. Ad esempio, la ricorrente non allega di essere stata costretta a ricorrere a prestiti bancari aggiuntivi per sopperire alla sopravvenuta carenza di tali liquidità, affrontando le relative spese anche per interessi; oppure di aver dovuto affrontare con mezzi straordinari una particolare situazione di crisi dell’impresa venutasi a creare per effetto della sospensione dei pagamenti. Piuttosto, con tale perizia si determina quale sia l’ammontare degli interessi passivi sostenuti dalla società nel periodo dal 28 febbraio 2009 (data in cui era sorto il diritto alla percezione dei contributi) all’aprile 2013, ammontare pari ad € 135.177,37, che rivalutati ammonterebbero ad € 213.305,29. Il che certo non offre la prova dell’esistenza di un diretto nesso di causalità fra la sospensione delle erogazioni ed il sorgere delle passività, risultando, anzi, che tali posizioni debitorie fossero per la maggior parte preesistenti al febbraio 2009 e dunque, che esse, in quanto ricollegabili alla fisiologica attività economica della società, sarebbero esistite anche in assenza della sospensione delle erogazioni. Peraltro, l’esposizione debitoria della società nei tre anni presi in considerazione risulta addirittura in progressiva diminuzione. Conseguentemente, in difetto di prova, nulla può essere liquidato alla ricorrente a titolo di danno emergente.

10.3. Nemmeno in ordine al danno da lucro cessante, al di là di calcoli basati su mere presunzioni ed astratte formule matematiche, sono stati offerti chiari e specifici elementi probatori a dimostrazione di quali utilità ulteriori o risultati favorevoli la società avrebbe potuto conseguire se avesse incassato con regolarità i contributi in questione.

Né, infine, viene operato un confronto di sintesi tra il fatturato della società prima e dopo la sospensione delle erogazioni.

10.4. Nondimeno, pur in difetto di tale prova, ritiene il Collegio come sia ragionevole presumere, in base ad una regola di comune esperienza, che la società R. avrebbe impiegato gli incassi degli aiuti europei quantomeno per estinguere, in parte, i propri debiti verso le banche, i soci, i fornitori, lo Stato, ecc., evitando così il pagamento dei relativi interessi passivi.

Si ritiene, cioè, che il danno subito dalla ricorrente possa essere ragionevolmente calibrato sull’ammontare degli interessi pagati sulle passività nel periodo in questione.11. Più nello specifico: nell’ambito di una necessaria valutazione equitativa del danno (non essendo certo se, con quali tempi ed in quale misura la società avrebbe impiegato nel predetto senso i finanziamenti europei); partendo dalle risultanze della perizia di parte che, prendendo a fondamento i dati dei bilanci societari, giunge a determinare in € 213.305,29 il debito (rivalutato) per interessi passivi; considerato che il totale delle passività negli anni in considerazione, dai bilanci societari, risulta mediamente pari a circa € 15.000.000,00; considerato, pertanto, che la società, attraverso il puntuale pagamento degli aiuti (totale di € 858.004,4) sarebbe potuta giungere ad estinguere, al massimo, circa il 5% di tale passività, evitando così il pagamento degli interessi passivi su tale porzione; si ritiene equo liquidare alla società ricorrente (a titolo di lucro cessante) una somma inferiore, ma prossima, al 5% di quella determinata dal perito in ordine all’ammontare del debito (rivalutato) per interessi passivi; somma che, sulla base di tali elementi, appare equo liquidare in € 10.000,00 al valore attuale della moneta. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:dichiara cessata la materia del contendere quanto alle domande di annullamento degli atti impugnati;accoglie in parte la domanda di risarcimento dei danni e, per l’effetto, condanna l’Avepa in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire alla R. il danno subito per effetto dell’adozione del provvedimento impugnato con il ricorso principale, danno che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

Condanna le amministrazioni resistenti, in solido, a rimborsare le spese di lite alla ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.000,00 oltre oneri accessori, oltre al rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 29 gennaio 2014, 12 febbraio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 
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