Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 05 marzo 2014 n. 288 chiarisce che la autorità che possono disporre il fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923 sono soltanto quelle statali L’Avepa, che è un’agenzia regionale, non può disporre, ai sensi dell’art. 69 commi 5 e 6 del R.D. n. 2440/1923, su richiesta e nell’interesse di AGEA, un fermo amministrativo. Esso può essere adottato soltanto da un’amministrazione dello Stato, dalle Agenzie istituite dallo Stato, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agea, in quanto ha lo scopo di legittimare la sospensione in via cautelare e provvisoria del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un’amministrazione dello Stato a salvaguardia, appunto, di eventuale compensazione legale con altro credito che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore (Cassazione sezioni Unite n.7945/2003). Nella stessa sentenza, inoltre, con riferimento ai presupposti per sospendere il pagamento, i Giudici asseriscono che le indebite percezioni dei contributi devono risultare da notizie circostanziate: “In primo luogo, sotto il profilo dell’illegittimità provvedimentale, quanto alla sospensione delle erogazioni da parte dell’Avepa, appare fondata l’eccezione di violazione dell’art. 33 del 228/2001, il quale stabilisce che “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori…sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”.
|