24-04-2024
FERMO AMMINISTRATIVO E AUTORITA' STATALI

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 05 marzo 2014 n. 288 chiarisce che la autorità che possono disporre il fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923 sono soltanto quelle statali

L’Avepa, che è un’agenzia regionale, non può disporre, ai sensi dell’art. 69 commi 5 e 6 del R.D. n. 2440/1923, su richiesta e nell’interesse di AGEA, un fermo amministrativo. Esso può essere adottato soltanto da un’amministrazione dello Stato, dalle Agenzie istituite dallo Stato, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agea, in quanto ha  lo scopo di legittimare la sospensione in via cautelare e provvisoria del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un’amministrazione dello Stato a salvaguardia, appunto, di eventuale compensazione legale con altro credito che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore (Cassazione sezioni Unite n.7945/2003).

Nella stessa sentenza, inoltre, con riferimento ai presupposti per sospendere il pagamento, i Giudici asseriscono che le indebite percezioni dei contributi devono risultare da notizie circostanziate: “In primo luogo, sotto il profilo dell’illegittimità provvedimentale, quanto alla sospensione delle erogazioni da parte dell’Avepa, appare fondata l’eccezione di violazione dell’art. 33 del 228/2001, il quale stabilisce che “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori…sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”.

 
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